La tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio è regolamentata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio“, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il cosiddetto “codice Urbani”, che ha riordinato la legislazione precedente, in particolare la Legge 1089 del 1 giugno 1939, “Tutela delle cose di interesse storico artistico”.
La Soprintendenza rilascia prescrizioni e autorizzazioni per i lavori pubblici e privati che interessano aree di cui sia nota la rilevanza archeologica o paesaggistica, in particolare quando tutelate ai sensi del D.L. 42/2004.
Il territorio di competenza della Soprintendenza è curato dai funzionari archeologi, architetti, storici dell’arte, secondo un’organizzazione articolata per comuni.